Atto Costitutivo del Museo
Il Ministro degli Affari esteri
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “ Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri”;
Visto l’articolo 2, comma 70, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “ Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del Bilancio dello Stato”, che ha previsto la realizzazione del “ Museo della emigrazione italiana”, con decreto del Ministro degli Affari esteri;
DECRETA
Articolo 1
(Istituzione)
- Il Museo della emigrazione italiana, di seguito definito “Museo”, istituito dall’articolo 70, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è realizzato secondo le modalità definite dal presente decreto e assume la denominazione di “Museo nazionale dell’emigrazione italiana”.
- In fase di prima applicazione la sede espositiva del Museo è realizzata in Roma, presso i locali della ex Gipsoteca del Complesso Monumentale del Vittoriano, Piazza Venezia.
- Con successivo provvedimento sarà determinata la sede espositiva del Museo, al termine della fase di cui al comma 2.
Articolo 2
(Finalità)
- Il Museo, in conformità all’articolo 101 del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, è struttura permanente del Ministero degli Affari esteri, che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio della emigrazione italiana.
- Il Museo, in particolare :
- recupera la memoria dell’esperienza migratoria del nostro Paese, offrendo al pubblico la possibilità di approfondirne la tematica, sia sotto il profilo storico, sia sotto l’aspetto sociologico;
- consente al visitatore un percorso attraverso le diverse realtà locali e regionali che hanno fatto da sfondo al fenomeno dell’emigrazione, anche nella sua evoluzione storica fino all’età contemporanea;
- realizza il collegamento in rete dei musei dell’emigrazione esistenti in Italia e all’estero, creando la possibilità per i visitatori di consultare le banche dati esistenti presso le diverse strutture.
Articolo 3
(Realizzazione del Museo)
Articolo 4
(Comitato scientifico)
- E’istituito un Comitato scientifico, presieduto dal Sottosegretario di Stato con delega per le politiche concernenti agli italiani all’estero e le politiche migratorie e composto da:
- il Direttore generale della Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie del Ministero degli Affari esteri;
- sette esperti di chiara fama, nominati dal Sottosegretario di Stato con delega per le politiche concernenti gli italiani all’estero e le politiche migratorie, scelti: nel numero di tre, tra i rappresentanti delle maggiori associazioni che studiano il fenomeno dell’emigrazione; nel numero di due tra i direttori dei Musei dell’Emigrazione realizzati a livello locale o regionale; nel numero di due tra professori universitari studiosi della materia.
- il Comitato formula iniziative e proposte al Direttore in merito alle attività scientifiche e didattiche promosse dal Museo e in merito alla raccolta ed alla conservazione del materiale documentale presso lo stesso. Il Comitato esprime, altresì, proposte e pareri in merito alla ricerca ed alla scelta del materiale espositivo.
- il Comitato esprime pareri sui progetti per la realizzazione del Museo.
- il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno, su iniziativa del Presidente.
Articolo 5
(Direttore)
- Il Direttore del Museo è nominato dal Ministro per i Beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri, sentito il Comitato scientifico, di cui all’articolo 3, comma 1, e sovrintende alla organizzazione e alla gestione del Museo, coordinandone le attività scientifiche , tecniche e amministrative.
In fase di prima applicazione, l’organizzazione e la gestione dei servizi del Museo, è definita da un accordo di programma, stipulato tra il Ministero degli Affari esteri ed il Ministero dei Beni e le Attività Culturali.