Atto Costitutivo del Museo

Il Ministro  degli Affari esteri

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “ Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri”;

Visto l’articolo 2, comma 70, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “ Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del Bilancio dello Stato”, che ha previsto la realizzazione del “ Museo della emigrazione italiana”, con decreto del Ministro degli Affari esteri;

DECRETA
Articolo 1
(Istituzione)

  1. Il Museo della emigrazione italiana, di seguito definito “Museo”, istituito dall’articolo 70, comma 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è realizzato secondo le modalità definite dal presente decreto e assume la denominazione di “Museo nazionale dell’emigrazione italiana”.
  2. In fase di prima applicazione la sede espositiva del Museo è realizzata in Roma, presso i locali della ex Gipsoteca del Complesso Monumentale del Vittoriano, Piazza Venezia.
  3. Con successivo provvedimento sarà determinata la sede espositiva del Museo, al termine della fase di cui al comma 2.

Articolo 2
(Finalità)

  1. Il Museo, in conformità all’articolo 101 del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, è struttura permanente del Ministero degli Affari esteri, che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio della emigrazione italiana.
  1. Il Museo, in particolare :
  2. recupera la memoria dell’esperienza migratoria del nostro Paese, offrendo al pubblico la possibilità di approfondirne la tematica, sia sotto il profilo storico, sia sotto l’aspetto sociologico;
  3. consente al visitatore un percorso attraverso le diverse realtà locali e regionali che hanno fatto da sfondo al fenomeno dell’emigrazione, anche nella sua evoluzione storica fino all’età contemporanea;
  4. realizza il collegamento in rete dei musei dell’emigrazione esistenti in Italia e all’estero, creando la possibilità per i visitatori di consultare le banche dati esistenti presso le diverse strutture.

 

Articolo 3
(Realizzazione del Museo)

La realizzazione del Museo è curata direttamente dal Ministero degli Affari esteri, d’intesa con il Ministero per i Beni e le attività culturali.

Articolo 4
(Comitato scientifico)

  1. E’istituito un Comitato scientifico, presieduto dal Sottosegretario di Stato con delega per le politiche concernenti agli italiani all’estero  e le politiche migratorie e composto da:
  2. il Direttore generale della Direzione generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie del Ministero degli Affari esteri;
  3. sette esperti di chiara fama, nominati dal Sottosegretario di Stato con delega per le politiche concernenti gli italiani all’estero e le politiche migratorie, scelti: nel numero di tre, tra i rappresentanti delle maggiori associazioni che studiano il fenomeno dell’emigrazione; nel numero di due tra i direttori dei Musei dell’Emigrazione realizzati a livello locale o regionale; nel numero di due tra professori universitari studiosi della materia.
  4. il Comitato formula iniziative e proposte al Direttore in merito alle attività scientifiche e didattiche promosse dal Museo e in merito alla raccolta ed alla conservazione del materiale documentale presso lo stesso. Il Comitato esprime, altresì, proposte e pareri in merito alla ricerca ed alla scelta del materiale espositivo.
  5. il Comitato esprime pareri sui progetti per la realizzazione del Museo.
  6. il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno, su iniziativa del Presidente.

Articolo 5
(Direttore)

  1. Il Direttore del Museo è nominato dal Ministro per i Beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri, sentito il Comitato scientifico, di cui all’articolo 3, comma 1, e sovrintende alla organizzazione e alla gestione del Museo, coordinandone le attività scientifiche , tecniche e amministrative.

In fase di prima applicazione, l’organizzazione e la gestione dei servizi del Museo, è definita da un accordo di programma, stipulato tra il Ministero degli Affari esteri ed il Ministero dei Beni e le Attività Culturali.